Si ribadisce che per i generatori marcati CE in conformità alle Direttive europee PED (97/23/CE) e GAS (2009/142/CE ed ex 90/396/CEE) valgono i relativi esoneri, previsti dalla stessa Raccolta R Edizione 2009, dalle disposizioni generali in essa contenute.
In particolare per la Direttiva Gas gli esoneri si riferiscono al solo generatore mentre per la Direttiva PED possono riguardare anche l'intero impianto, se classificato come "insieme".
In entrambi i casi sono comunque previste la denuncia dell'impianto e la richiesta del sopralluogo all'Inail che effettuerà l'esame, i controlli e le verifiche nel rispetto delle Direttive sopra menzionate.
In ciascuno dei due casi dovrà essere dichiarata la conformità alla rispettiva Direttiva tramite i Dati Complementari alla denuncia (spuntare rispettiva casella) e consegnata copia della Dichiarazione di Conformità (necessariamente allegata ai documenti del generatore).
Mentre i generatori conformi alla Direttiva Gas sono già presenti sul mercato e ormai abbastanza diffusi, quelli PED non sono ancora commercialmente una realtà di fatto.
Pertanto ci si riserva di attendere che i tempi siano maturi per pubblicare un apposito specifico articolo riguardante procedure burocratiche più dettagliate relative ai generatori e/o agli impianti PED.
Nel frattempo si auspica che intervengano in ausilio anche specifiche e ulteriori circolari della Sede Centrale.
Appena ciò avverrà questo sito provvederà puntualmente a darne notizia.