Solo in determinati casi, ove ne ricorrano i presupposti, la Prima Verifica Periodica (e SOLO QUESTA) può essere demandata (dall' SRCV) a prestabiliti Soggetti Privati Abilitati in base a specifici requisiti posseduti.
Analizziamo ora di seguito le condizioni e le modalità di effettuazione della prima Verifica Periodica.
Il primo parametro che distingue le varie fattispecie, suddividendole in due gruppi, è la Potenza al Focolare.
A seconda che questa sia maggiore o minore di 116 kW la Prima Verifica Periodica DEVE essere richiesta, rispettivamente, alla ASL, come era prima, oppure dovrà essere richiesta nuovamente all'Inail, SRCV (settore ricerca, certificazione e verifiche) come avvenuto per la Verifica di Messa in Servizio o ancora alla ASL a seconda che il denunciante rivesta o meno la funzione di Datore di Lavoro.
Ed è questo il secondo parametro che suddivide in ulteriori due sottogruppi di casistiche le situazioni giuridiche che si possono presentare.
Riassumendo: se l'Utente riveste la funzione di Datore di Lavoro (sempre che l'impianto abbia potenza P> 116 kW), ha l'obbligo di richiedere all'Inail la Prima Verifica Periodica, altrimenti l'obbligo è sempre quello di richiederlo all'Asl.
ATTENZIONE: la funzione di Datore di Lavoro deve essere rivestita nell'ambiente di lavoro in cui è installato l'impianto centrale di riscaldamento; e deve essere a carattere permanente, non solo per le operazioni di manutenzione.
Ossia il consueto installatore, o manutentore, che installa, o manutiene, l'impianto di riscaldamento in un condominio non è Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 nel contesto qui in considerazione.
Può esserlo l'Amministratore del Condominio se ricorrono le specifiche situazioni menzionate; ma nella maggioranza dei casi non lo è neanche lui.
Lo è di certo il Responsabile di un Azienda in cui è installato l'impianto.
Verrà pubblicato, nel post successivo, presumibilmente nella giornata di domani, uno schema a blocchi che tenta di riassumere e semplificare i concetti sopra esposti.