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giovedì 7 marzo 2019

PEC e Firme Digitali - Trasmissione documenti digitali on-line


A seguito della presentazione di alcune denunce di impianti ad acqua calda per via digitale si è pensato di fornire le seguenti delucidazioni.
Si pregano, in particolare, tutti i progettisti che leggeranno il presente articolo di provvedere ad informare di conseguenza i loro committenti ogni volta che consegnano loro le copie dei progetti e dei moduli tecnici (Modelli R, schemi grafici, relazioni tecniche integrative, ecc). Anche, e anzi soprattutto, quando la consegna viene effettuata al committente in modo tradizionale (ossia con documenti ed elaborati firmati e timbrati manualmente in originale) e ci sia la possibilità che quest'ultimo possa ritrasmetterli digitalmente.
Verranno fornite, nel prosieguo del presente post, spiegazioni informazioni utili per una "denuncia digitale" effettuata in modo corretto.

Il concetto che imponeva e impone l'obbligo di timbro e firma originale valida su tutti gli elaborati, in modo che ciascuno di essi avesse una propria "paternità", non è cambiato e non cambierà, neanche con la trasmissione digitale.
Così come una firma manuale fotocopiata non è valida nella consegna "CARTACEA"  (brevi-manu e Posta Ordinaria o Raccomandata), allo stesso modo rimane NON-VALIDA nella trasmissione digitale via PEC.
Questo significa che se è previsto che alcuni elaborati siano firmati e timbrati dal denunciante, quei documenti dovranno continuare ad essere firmati e timbrati dal denunciante.
Se è previsto che alcuni elaborati siano firmati e timbrati dal progettista, quei documenti dovranno continuare ad essere firmati e timbrati dal progettista.
Se è previsto che alcuni elaborati siano firmati e timbrati dall'utente, quei documenti dovranno continuare ad essere firmati e timbrati dall'utente.
Anche con la trasmissione digitale.
Solo che in caso di trasmissione via PEC la firma dovrà essere una firma elettronica digitale.
Unica eccezione, che non contravviene al principio enunciato, si ammette quando il denunciante trasmette la denuncia tramite PEC senza apporre la specifica firma elettronica.
In questo caso, infatti, si ammette come vero, fino a prova di falso, che chi ha inviato la denuncia la abbia anche firmata .... ma solo se la PEC è di proprietà del denunciante (si richiede comunque che appaia nelle copie digitali anche la fotocopia della firma manuale).
Se, infatti, la trasmissione via PEC viene effettuata dal progettista (per esempio), e la PEC è quindi di proprietà del progettista, è richiesta anche la firma elettronica digitale del denunciante in riferimento a TUTTI gli elaborati di sua competenza.
Analogo discorso per quanto riguarda l'UTENTE in caso di richiesta del sopralluogo di verifica.
In ogni caso, e si ribadisce in ogni caso, dovrà essere sempre presente la firma elettronica digitale del progettista in riferimento a TUTTI gli elaborati di sua competenza (anche se la PEC di trasmissione è del progettista stesso).
Inoltre rimane l'obbligo di apposizione del timbro con numero di iscrizione all'Albo o Ordine e rispettiva provincia, affinché chi esamina la pratica possa constatare la regolare iscrizione del progettista al relativo Albo o Ordine (come richiesto dalle normative). Quindi anche se il timbro fosse perfettamente visibile nell'elaborato originale consegnato al denunciante, ma sbiadito e illeggibile, a causa di una fotocopiatura uscita male, e così trasmesso agli uffici INAIL, la pratica verrà considerata da questi priva di timbro dell'Ordine/Albo.
Non potrà mai essere accettata, e/o "lavorata" con esito favorevole, una denuncia trasmessa via PEC con elaborati recanti la sola firma manuale fotocopiata del progettista, privi della relativa firma elettronica e/o con dati di iscrizione all'Ordine/Albo assenti e illeggibili.

RICAPITOLANDO
In caso di trasmissione della denuncia (e/o altre richieste o integrazioni) via PEC:


  • Tutti i documenti di competenza del denunciante devono essere firmati dal denunciante con firma elettronica digitale (a meno che non pervengano con la PEC del denunciante stesso);
  • Tutti gli elaborati tecnici di competenza del progettista devono essere firmati dal progettista con firma elettronica digitale (SEMPRE);
  • Tutti i documenti di competenza dell'UTENTE devono essere firmati dall'UTENTE con firma elettronica digitale (a meno che non pervengano con la PEC dell'UTENTE stesso);
  • Il timbro del progettista (o i relativi dati) dovrà essere perfettamente leggibile per l'identificazione del progettista e la verifica della regolarità dell'iscrizione all'Ordine/Albo di appartenenza.

- Il discorso cade ovviamente se la denuncia è di tipo ibrido: ossia se la parte della denuncia relativa al denunciante è trasmessa via PEC e la parte tecnica viene consegnata direttamente agli uffici INAIL con firme autografe originali (ovviamente se il tutto avviene con tempi di consegna equiparabili e congruenti).
- Oppure, a maggior ragione, se la consegna o la trasmissione agli uffici INAIL avviene ancora in modo da far pervenire tutti i documenti con le firme originali autografe di tutti i soggetti interessati.
Infine si ricorda che tutte le precisazioni, i dettagli tecnici, le note esplicative richieste con la trasmissione cartacea rimangono valide anche con la trasmissione digitale (quindi continua ad auspicarsi l'utilizzo della modulistica a disposizione del presente Sito).
Si ringrazia per la collaborazione.







Rubrica Errori Comuni




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